Il “ritorno” dei premi di produttività per quest’anno, porta con sé numerosi elementi di novità, non soltanto in merito alle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, ma anche sul fronte del “welfare aziendale”, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente. La Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) all’art. 1 co. 190 è andata sostanzialmente a toccare l’art. 51 del TUIR; in particolare, sono state modificate le lettere f) ed f-bis) del comma 2, ed è stata introdotta la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione (c.d. voucher). Il Legislatore, nel correggere l’impianto normativo – che individua le erogazioni connotate dalle particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – ha mantenuto inalterata la caratteristica essenziale che contraddistingue le citate prestazioni sociali, in base alla quale la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Con la presente Fiscal, si fornisce nel dettaglio la nuova disciplina dei benefit aziendali analizzando lettera per lettera le novità inserite dalla Legge di Stabilità 2016, e successivamente adottate dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
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