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Visto di conformità e nuovo limite per le compensazioni: cosa c’è da sapere

27 Aprile 2017silvanaNews

CREDITO

Premessa – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.95 del 24-4-2017 – Supplemento Ordinario n. 20) del D. L. n. 50/2017 (contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) entra in vigore la nuova soglia di 5.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto di conformità per la compensazione dei crediti da dichiarazione (IVA, IRAP e redditi).

Con una misura ad hoc, contenuta all’art 3 del citato Decreto Legge, il legislatore abbassa dagli attuali 15.000 euro ai nuovi 5.000 euro, il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione (orizzontale) solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Il limite non cambia, invece, per le start up, per le quali resta fissato agli attuali 50.000 euro.

In merito all’entrata in vigore della novità c’è da osservare che, poiché, la manovra in commento non contiene alcuna disposizione transitoria (almeno per ora), ne scaturisce che la nuova soglia trova applicazione a decorrere dal giorno stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 aprile 2017.

Come cambiano le cose – Fermo restando che la novella riguarda esclusivamente i titolari di partita IVA, dunque, dal 24 aprile scorso, per le imposte dirette, IRAP e IVA si riduce a 5.000 euro il limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione. Non cambiano, invece, le regole in merito alla necessità di preventivo invio della dichiarazione al fisco e, quindi:

  • per le imposte dirette (IRES, IRPEF ed addizionali) ed IRAP, è possibile utilizzare il credito da dichiarazione sin da subito, senza preventivo invio della dichiarazione dei redditi;
  • per l’IVA, invece, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro) e l’utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all’invio (della dichiarazione dotata di visto di conformità).

Si tenga, inoltre presente che nulla cambia in merito alla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (da Modello IVA TR), per il quale nessun visto di conformità è necessario. Inoltre resta fermo l’obbligo del visto di conformità per le richieste di rimborso superiori a 30.000 euro (anche da Modello IVA TR); è eliminato l’intervallo da 5.000 a 15.000 euro per il quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione IVA (senza visto di conformità) per l’utilizzo in compensazione del credito che vi scaturiva; il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta e non all’importo complessivo del credito dato dalla loro somma.

L’art. 3 del DL in commento stabilisce anche che, in caso di violazione della disposizione (ossia di non apposizione del visto di conformità o apposizione di un visto da parte di soggetto non abilitato), l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre che degli interessi ed all’irrogazione di sanzioni (30%).

F24 con compensazioni solo tramite Fisconline/Entratel – Sempre per i titolari di partita IVA, fermo restando che in qualsiasi caso il Modello F24 per il versamento di imposte e contributi va presentato in modalità telematica (non è possibile presentazione cartacea), è previsto che nel caso in cui nel modello di pagamento siano presenti crediti utilizzati in compensazione, anche se il modello F24 ha un saldo maggiore di zero, questi potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario). Non è, dunque, più possibile farlo attraverso i servizi di home banking (i quali, invece, potranno continuare ad utilizzarsi in caso di Modello F24 in cui sono assenti compensazioni).

Nulla cambia, invece, in merito ai soggetti privati, per i quali, quindi, l’obbligo del Modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a 0; oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo questi possono eseguire il versamento telematico direttamente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane e, se abilitati, mediante il servizio telematico Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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