Il componente dell’unione civile, inquadrato come familiare coadiuvante nell’attività d’impresa dell’artigiano o commerciante, deve necessariamente iscriversi all’assicurazione previdenziale. Analoga situazione si ha per i coadiutori i quali sono obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. Pertanto, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla Legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Si tratta di una delle conseguenze previste dalla Legge n. 76/2016, che ha introdotto l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Stessa cosa non può dirsi, invece, nei casi delle “convivenze di fatto” poiché, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Quindi, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non fa insorgere l’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 66/2017.
Equiparazione al matrimonio – La L. n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, reca importanti disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. In particolare, all’art. 1:
Ma il passaggio fondamentale, che determina risvolti anche in ambito previdenziale, riguarda il comma 20 il quale dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Ciò determina che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Ai soggetti che contraggono un’unione civile, viene esteso quindi il diritto di includere il partner, con modalità analoghe a quelle sinora previste per i coniugi, nel nucleo familiare ai fini ad esempio, della percezione dell’ANF. Tale legge ha così riflessi anche per quanto riguarda l’ambito fiscale e previdenziale, in quanto l’avvicinamento dell’istituto al matrimonio (che però continua a essere disciplinato dal Codice civile), ha risvolti anche ad esempio sulle reciproche buste paga, sul calcolo dell’ANF e anche sul TFR, sull’indennità sostitutiva del preavviso, ma anche congedo matrimoniale e finanche pensione di reversibilità.
Unioni civili nell’attività d’impresa – Ovviamente lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Infatti, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani:
La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016.
Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla Legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
In tal contesto, rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti. La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra appunto il coniuge. Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Convivenze di fatto – Infine, l’INPS esamina i risvolti e conseguenze delle “convivenze di fatto” nell’ambito di un’attività d’impresa. Premesso che per “convivenza di fatto” s’intende un’unione stabile tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Sul punto, è utile evidenziare, che il comma 46, che aggiunge l’art. 230-ter al codice civile, attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente“ il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società. Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall’art. 230-bis, poiché a tal fine il Legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un’impresa familiare.
In definitiva, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
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