Abrogazione a partire dal 2015 – Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica). Scompare quindi definitivamente già a partire dal periodo d’imposta 2015 sia il modello da allegare a Unico 2016 sia la relativa casella da barrare nel frontespizio.
Studi di settore in caso di cessazione attività e liquidazione ordinaria – L’Agenzia delle Entrate, sempre per il periodo d’ imposta 2015, abroga anche l’obbligo di presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (codice esclusione “2”) o che si trovano in liquidazione ordinaria (codice esclusione “5”).
Presentazione di Unico 2015 – Si evidenzia il fatto che l’esonero dalla compilazione ai fini statistici del modello studi di settore per le fattispecie sopraesposte trova applicazione con riguardo ai modelli allegati al mod. UNICO 2016. Diversamente, in caso di utilizzo del mod. UNICO 2015 (ad esempio, società di persone cessata nel 2015) è ancora richiesta la presentazione del modello dati studi di settore.
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