Lo spesometro, nonché comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA ex art. 21, DL 78/2010, presentato all’Amministrazione Finanziaria attraverso la Comunicazione Polivalente, prevede fra le altre, che siano escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che sono state oggetto già di altra comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
Vale quindi la pena di soffermarci su un nuovissimo adempimento introdotto per l’anno d’imposta 2015 e con scadenza 9 febbraio 2016: la comunicazione al Sistema TS.
In che cosa consisteva tale comunicazione?
L’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Ecco quindi, che i medici chirurghi e odontoiatri iscritti all’apposito albo, se titolari di P. IVA ed esercenti la c.d. libera Professione, erano obbligati entro lo scorso 9 febbraio a comunicare tutte le operazioni intrattenute con i propri pazienti.
Tali operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione attraverso lo spesometro, infatti l’art.1, co. 953, L. 208/2015, con la modifica dell’art. 21, DL 78/2010 e l’introduzione in esso del co. 1-quater, prevede proprio tale esclusione.
1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Si viene quindi a configurare una situazione particolare per i soggetti coinvolti dalla comunicazione delle spese sanitarie al Sistema TS, infatti essi non sono esclusi dallo spesometro in via soggettiva, ma solo alcune operazioni poste in essere dagli stessi, infatti:
In definitiva: i medici ed odontoiatri non comunicano le sole fatture emesse per le cure sanitarie prestate. Tutte le altre operazioni, attive e/o passive restano assoggettate a tale obbligo “spesometrico”, rendendo quindi tale personale sanitario NON esonerato totalmente dall’obbligo medesimo.
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