Vediamo nel dettaglio come tali soggetti sono esclusi dall’adempimento.
Per l’anno 2015:
• le Amministrazioni Pubbliche nonché le Amministrazioni Autonome, sono escluse dall’adempimento per quel che riguarda le operazioni attinenti la sfera commerciale (quella istituzionale è esclusa ex lege);
• i soggetti che esercitano l’attività di commercio al dettaglio sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
• i soggetti di cui all’articolo DPR 633/72 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
Si tratta quindi di due esclusioni diverse:
• una esclusione soggettiva per le PA;
• una esclusione oggettiva, circa le operazioni di dettaglianti e tour operator.
Le motivazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate a giustificazione di tali esoneri sono le seguenti.
• Relativamente all’esclusione soggettiva delle PA, l’AdE sostiene che a seguito dell’adozione della fattura elettronica (Decreto MEF 55/2013) nonché del meccanismo dello split payment (art.1, co. 629, lett. b) L.190/2014) in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, il presente provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 31 marzo 2015, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2015.
• Relativamente, invece, a commercianti al dettaglio e tour operator, l’AdE tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria ed al fine di non aggravare gli adempimenti di alcune categorie di contribuenti, ai punti 1.2 e 1.3 del presente provvedimento stabilendo (nda) che i soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi, per l’anno 2015, dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Per le medesime motivazioni, i soggetti di cui all’art. 74 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario, per l’anno 2015, al lordo dell’IVA, inferiore a 3.600 euro.
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