Chi presenta interpello
Iniziamo ad affrontare il caso delle società che decidono di presentare interpello.
In primo luogo è opportuno precisare che, in questo caso, non trovano più applicazione le disposizioni in tema di interpello disapplicativo, in quanto la disciplina ora applicabile è quella dell’interpello probatorio.
Da ciò ne consegue non solo che l’interpello stesso non è più obbligatorio, ma che può essere presentato fino all’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione.
Pertanto, una società con esercizio coincidente con anno solare potrà presentare interpello anche in data 30 settembre 2016, rispettando, comunque, il requisito della preventività dell’istanza.
In passato, invece, vigeva il principio del “tempo utile”, ragion per cui l’interpello disapplicativo non poteva essere considerato “preventivo” se presentato il giorno stesso in cui scadevano i termini per la presentazione della dichiarazione: era infatti necessario inviare l’istanza almeno 90 giorni prima del termine per la presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ora più tempo per fornire una risposta: 120 giorni in luogo dei 90 prima previsti.
Nulla cambia, al contrario, con riferimento al contenuto dell’istanza: sarà quindi sempre necessario indicare i dati del contribuente, fornendo una completa descrizione della situazione dello stesso.
Ad ogni buon conto, si rimanda al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 con riferimento alla procedura da seguire.
La risposta negativa
Se la risposta all’interpello è positiva, la società potrà disapplicare la disciplina e “sfuggirà” quindi alle penalizzazioni previste.
A seguito delle novità introdotte in materia di interpello, tuttavia, anche la risposta negativa consente di disapplicare la disciplina, se il contribuente ritiene comunque sussistenti le condizioni per la disapplicazione stessa.
In questo caso è di fondamentale importanza indicare che si intende disattendere l’intervenuta risposta negativa nel quadro RS del Modello Unico: in mancanza, infatti, troverebbe applicazione una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro.
È tuttavia esclusa la possibilità di impugnare la risposta negativa resa a fronte dell’istanza di interpello probatorio.
Chi non presenta interpello
Quest’anno la società, ritenendo sussistenti le oggettive condizioni per la disapplicazione, potrebbe “auto-disapplicarsi” la disciplina, e, quindi, sfuggire a tutte le penalizzazioni previste.
Sarà a tal fine compilata apposita casella nel Modello Unico, quadro RS.
Giova tuttavia precisare che la presenza dell’appena richiamata possibilità non deve indurre i contribuenti a considerare la disciplina delle società di comodo come una norma ormai andata in soffitta: l’”auto-disapplicazione” dovrà quindi essere attentamente valutata e questa strada potrà essere percorsa solo nel caso in cui, effettivamente, possa ritenersi che siano sussistenti le oggettive condizioni che hanno impedito il superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche.
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