Questo appare, ad oggi, il misero epilogo di una riforma non soltanto attesa quanto necessaria: quella sulle società di comodo.
Come noto, tale disciplina è stata, sin dalla sua prima introduzione, oggetto di forti critiche, soprattutto in considerazione del fatto che era stata introdotta una sanzione tributaria per quella che, in realtà, era una violazione civilistica: l’abuso della personalità giuridica.
Con il passare del tempo, però, nulla è stato fatto per sanare questo paradosso e, al contrario, la disciplina si è fatta sempre più stringente, fino ad arrivare a penalizzare situazioni che nulla hanno a che fare nemmeno con l’abuso della personalità giuridica: la perdita sistematica.
Cosa abbia spinto il Legislatore a collegare le società di comodo alla disciplina delle perdite è ancora da comprendere, ma è certo che le riforme tardano ad arrivare.
Ad oggi è possibile soltanto affermare che l’articolo 18 del decreto semplificazioni ha ampliato il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica, che è passato da tre a cinque periodi d’imposta.
La disciplina troverà applicazione sin dal periodo d’imposta in corso in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero il 2014 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Pertanto, le penalizzazioni previste per le società di comodo troveranno applicazione nel 2014 soltanto nel caso in cui il contribuente abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo presunto (2011).
Quanto appena richiamato è quello che si limita a chiarire la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.31/E del 30.12.2014, la quale espressamente chiarisce che “tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce”.
Va da sé, pertanto, che la disciplina non risulta essere applicabile retroattivamente anche ai periodi antecedenti al 2014, almeno secondo quanto espresso nella circolare in oggetto.
Secondo una prima interpretazione, invece, anche un contribuente in perdita sistematica nell’esercizio 2013 o 2012, in quanto in perdita per tre esercizi consecutivi, ma con reddito fiscale superiore al minimo nel quarto o quinto esercizio precedente, può comunque beneficiare della nuova e più favorevole disciplina introdotta con il decreto semplificazioni qualora sia raggiunto da un eventuale avviso di accertamento. Ciò in quanto la norma deve ritenersi di carattere procedimentale, volta a disciplinare la fase dell’accertamento.
In considerazione delle contrastanti opinioni non rimane, quindi, che attendere i futuri orientamenti di giurisprudenza e di prassi.
I nuovi OIC
Si ritiene invece estremamente importante la nuova previsione recepita nell’OIC 16, così come riformato il 5 agosto 2014, grazie alla quale i beni immobili destinati alla vendita possono essere iscritti nell’attivo circolante: ai fini del test di operatività, pertanto, gli immobili in oggetto non confluiscono tra le immobilizzazioni rilevanti.
È infatti da ricordare che la bozza del principio contabile non prevedeva più la possibilità di inserire le immobilizzazioni destinate alla vendita in un’apposita voce dell’attivo circolante, stabilendo invece che dovessero rimanere tra le immobilizzazioni materiali, sebbene distintamente indicate.
È tuttavia espressamente previsto, sempre nel principio contabile in oggetto che, per poter correttamente iscrivere tali beni tra l’attivo circolante è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:
– le immobilizzazioni sono vendibili nelle loro condizioni e non sono richieste particolari modifiche tali da differirne l’alienazione;
– la vendita appare altamente probabile, in considerazione delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
– l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
Le immobilizzazioni destinate all’alienazione e riclassificate nell’attivo circolante sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Si ricorda inoltre che i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/societa-di-comodo-novita-2014,3,25735
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