L’art. 83, comma 1 del TUIR prevede che all’utile o alla perdita risultante dal conto economico debbano essere apportate variazioni in aumento o in diminuzione, giungendo in tal modo all’individuazione del “reddito fiscale”.
Le variazioni in aumento e in diminuzione nascono dalle regole dettate dal TUIR in materia di reddito d’impresa che prevedono tra l’altro:
l’indeducibilità di alcuni costi (multe, sanzioni, imposte sul reddito d’esercizio, spese non documentabili);
la deducibilità parziale di alcuni costi (spese relative agli automezzi, ai telefoni cellulari, interessi passivi, erogazioni liberali, ecc. …;
il rinvio nella tassazione di determinati proventi (plusvalenze rateizzabili, contributi in c/capitale incassati in un periodo d’imposta successivo a quello di competenza);
il rinvio a successivi periodi di imposta della deducibilità di alcuni costi (imposte e tasse, compensi amministratori).
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