Il Decreto del Mef datato 16 settembre 2016 pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale decreto fa seguito ad un ulteriore “provvedimento” del Mef con il quale è stata ampliata la categoria dei soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai contribuenti nel 2016; in particolare pare opportuno ricordare che a partire dal 2016 sono tenuti all’invio dei dati oltre che i soggetti previsti dall’Art.3 del D.Lgs. 175/2014, anche:
• parafarmacie alle quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004;
• psicologi;
• infermieri;
• ostetriche/i;
• i tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
• i medici veterinari.
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