Regolamento e decreto – Per l’attuazione della disposizione bisognerà però attendere un regolamento (emanato nella forma di D.P.R.) che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni telematiche e abroghi, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione e un decreto ministeriale attuativo (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. sopraindicato).
Semplificazioni – Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, ai soggetti che optano per l’invio analitico dei dati all’Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
– art. 21 del D.L. n. 78/2010, relativo all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
– art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cc.dd. black list;
– art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell’IVA, in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
– art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 605/1973, relativo alla comunicazione all’anagrafe tributaria da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
– art. 1, primo comma, lett. c), ultimo periodo, del D.L. n. 746/1983, relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta indicate nell’apposita dichiarazione su acquisti o importazioni (dichiarazioni d’intento);
– art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, relativi alla responsabilità in solido
dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario riguardo alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.
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