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Semplificazioni per le partite Iva

18 Aprile 2014silvanaNews

Regime agevolato dal 1° gennaio 2015

Premessa – Il decreto “del fare” ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, una serie di benefici, in termini di minori adempimenti comunicativi, per i titolari di partita Iva che inviano giornalmente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione e dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Per l’attuazione della disposizione bisognerà però attendere un regolamento che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni telematiche e abroghi, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione e un decreto ministeriale attuativo.

Regimi in vigore –
I regimi fiscali oggi in vigore sono ben sei: 1) regime ordinario, disciplinato dall’art. 13 ss. del D.P.R. n. 600/1973; 2) regime semplificato per le imprese minori, disciplinato dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973; 3) regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13, della Legge n. 388/2000 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001; 4) regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. Nuovo regime dei “minimi”), disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; 5) regime contabile agevolato, disciplinato dall’art. 27, commi 3 ss., del D.L. n. 98/2011; 6) regime della trasparenza fiscale, introdotto con l’art. 10, commi da 1 a 8, del D.L. n. 201/2011.

Decreto del fare –
Il legislatore del decreto “del fare” (Art. 50-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, una serie di benefici, in termini di minori adempimenti comunicativi, per i titolari di partita IVA (la norma parla genericamente di titolari di partita IVA, quindi le nuove disposizioni interessano tutti i soggetti IVA indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi) che inviano giornalmente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione e dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

Regolamento e decreto – Per l’attuazione della disposizione bisognerà però attendere un regolamento (emanato nella forma di D.P.R.) che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni telematiche e abroghi, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione e un decreto ministeriale attuativo (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. sopraindicato).

Semplificazioni – Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, ai soggetti che optano per l’invio analitico dei dati all’Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

– art. 21 del D.L. n. 78/2010, relativo all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
– art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cc.dd. black list;
– art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell’IVA, in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
– art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 605/1973, relativo alla comunicazione all’anagrafe tributaria da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
– art. 1, primo comma, lett. c), ultimo periodo, del D.L. n. 746/1983, relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta indicate nell’apposita dichiarazione su acquisti o importazioni (dichiarazioni d’intento);
– art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, relativi alla responsabilità in solido
dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario riguardo alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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