Il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili si configura anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia potuto ricostruire per via presuntiva il reddito d’impresa.
È inutile, poi, sostenere, a fini difensivi, che le scritture obbligatorie non state esibite ai verificatori perché si trovavano in un’autovettura divenuta oggetto di furto, se la denuncia presentata all’Autorità giudiziaria racconta un’altra verità, ossia che nel veicolo vi erano custodite solo alcune fatture e dei foglietti inerenti all’attività d’impresa. È quanto emerge dalla sentenza n. 41830/2015 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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