Rivalutazione terreni e partecipazioni – Gli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Il costo di acquisto rivalutato diveniva utilizzabile, contrapponendolo al corrispettivo della cessione a titolo oneroso, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti, da ultimo la Legge di Stabilità 2016 consente la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2016.
Omessa indicazione in Unico – Con una recente presa di posizione contenuta nella Circolare 20 del 18 maggio 2016 l’Amministrazione Finanziaria è ritornata ad un problema che spesso si è posto nella pratica. La situazione era quella del contribuente che dopo essersi avvalso di una norma sulla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non indicava i riferimenti alla stessa nel suo modello unico. Quindi aveva la perizia giurata, aveva pagato la sostitutiva, ma non aveva indicato niente in unico. A fronte di tale situazione ci si chiedeva appunto se l’omessa indicazione nel modello Unico (quadri RM o RT) delle rivalutazioni delle partecipazioni (e anche per il caso similare dei terreni) avesse unicamente carattere formale, quindi non pregiudicasse gli effetti della rivalutazione.
Perfezionamento – La Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 ha precisato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR. La rivalutazione, a ben vedere, costituisce una procedura complessa con diversi momenti qualificanti: l’asseverazione della perizia, il versamento dell’imposta sostitutiva o della sua prima rata e l’indicazione nel Modello Unico dei dati essenziali.
Circolare 20/E/2016 – Ebbene, nella Circolare n. 20 del 18 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ancora una volta che “l’omessa indicazione nel Modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (cfr. Circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E par. 4.3)”.
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