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Sanzioni per fatture registrate in ritardo

10 Febbraio 2014silvanaNews

La sanzione scatta anche se l’irregolarità non preclude l’accertamento

La ritardata fatturazione, determinando un differimento del pagamento dell’imposta, costituisce una violazione “sostanziale” che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 comma 3 della Legge 212 del 2000 (sicché al contribuente possono benissimo essere applicate le sanzioni). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza 15 gennaio 2014 n. 656.

Rettifica Iva e sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, accogliendo il ricorso proposto da una SRL, annullava un avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1997, con il quale erano pure irrogate le sanzioni a causa della ritardata fatturazione di alcune operazioni. L’Ufficio finanziario ha quindi interposto ricorso per cassazione.

Non sono ammesse deroghe. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Fisco, spiegando, con particolare riguardo all’applicazione delle sanzioni, che le norme che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25) pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise, che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell’IVA. Si deve pertanto ritenere che il rigore formale dell’articolo 23 del D.P.R. citato e l’esigenza del rispetto delle modalità di fatturazione e registrazione trovano giustificazione nel particolare meccanismo delle detrazioni, operante a favore del cessionario del bene o della prestazione del servizio sicché nessuna deroga all’obbligo di annotazione delle fatture emesse è desumibile dal complesso normativo di riferimento.

Irregolarità sostanziali. Ne consegue che tanto l’omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall’articolo 23 D.P.R. n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all’esercizio di competenza, devono essere considerate delle “irregolarità sostanziali”, perché rilevanti ai fini della determinazione del “volume di affari” previsto dall’articolo 20 e dell’imposta dovuta e, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto. Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell’anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l’Amministrazione di non conseguire il pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (Cass. n. 11662/2001 e n. 2379/2006).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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