Occorre premettere che la Circolare altro non fa che confermare quello che già era emerso in fase di prima analisi del provvedimento, ovvero che la definizione agevolata comporta la decadenza da una pregressa rateazione in corso, soffermandoci su quali sono le condizioni in presenza delle quali la definizione stessa si considera perfezionata, e le relative conseguenze.
Andando a meglio definire i contorni del caso, il problema che ci si era posti era, laddove in data 24 ottobre – data di entrata in vigore della norma di definizione agevolata (Decreto Legge n. 193 del 2016) – il debitore avesse in corso un piano di dilazione (ex art. 19 DPR 602/73), che cosa accade in caso di definizione agevolata?
La prima questione, già chiarita dalla formulazione originale della norma, riguardava la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per debiti già inseriti in un piano di dilazione. La risposta è positiva, per tutti quei debiti agevolabili già inseriti in rateazione alla data di entrata in vigore della norma, purché il contribuente fosse in regola con i versamenti fino al 31 dicembre 2016.
Definiti quali sono i debiti che possono giovarsi della definizione agevolata, nel considerare di presentare istanza di adesione alla c.d. ‘rottamazione’ delle cartelle occorre avere chiare quelle che sono le conseguenze di tale atto.
Alla presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti rateali della pregressa dilazione sono sospesi, fino a luglio 2017. Qualora l’istanza di adesione alla ‘rottamazione’ ottenga il ‘via’, affinché si perfezioni è necessario che il contribuente paghi la prima (o unica) rata. Con questo pagamento la ‘rottamazione’ sarà definitivamente avviata, ma occorre aver ben presente che questo comporta automaticamente la revoca del piano di dilazione in corso prima della rottamazione stessa.
Si sottolinea che la semplice presentazione d’istanza di definizione agevolata non comporta automaticamente la decadenza della ‘vecchia’ rateazione in essere. La rottamazione, infatti, viene compiutamente ad aver valore solo con il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione stessa. Può quindi accadere che, magari alla luce di un piano di rottamazione troppo pesante rispetto alla liquidità del contribuente, il contribuente stesso non voglia / possa onorare il primo versamento dovuto per la rottamazione. In questo caso, l’intera procedura di definizione agevolata non avrà alcun effetto. Il debito iscritto a ruolo non potrà essere richiesto in una nuova rateazione, ma la ‘vecchia’ rateazione, già in corso prima dell’istanza di rottamazione, sarà salva. Il contribuente potrà quindi continuare a pagare con il ‘vecchio’ piano di rientro, riprendendo i versamenti a luglio 2017.
Altro discorso, e dai riflessi pratici ben più pesanti, è il considerare cosa accade quando la ‘rottamazione’ è compiutamente avviata, ma il contribuente non riesca ad onorare le rate previste. Trattiamo quindi il caso di un contribuente che, con una precedente dilazione in corso, presenta istanza di ‘rottamazione’ ed effettivamente versa la prima rata (in questo caso, parlare di unica rata non avrebbe senso). Con il pagamento della prima rata della ‘rottamazione’, infatti, la procedura viene ufficialmente a produrre i suoi effetti – positivi per quanto riguarda le somme dovute – ma anche negativi, visto che i termini di versamento previsti potrebbero essere, in alcuni casi, molto più brevi rispetto ad un originario piano di rientro, comportando pertanto rate più pesanti, seppure sgravate di sanzioni. Questo passaggio deve essere attentamente considerato, perché laddove la rottamazione sia finalizzata, ma il contribuente non riesca ad onorare le rate previste, non solo decadrà dai benefici, ma non potrà nemmeno più giovarsi di alcuna altra tipologia di dilazione di pagamento. Finalizzando la definizione agevolata, infatti, il contribuente rinuncia, per norma, ad accedere in via definitiva ad altre dilazioni, e cancella definitivamente la precedente dilazione in corso.
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