Il decreto fiscale, approvato dal Governo nella riunione di venerdì scorso, ha riaperto la rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016. Invero, l’Esecutivo non si è limitato solo a riproporre l’istituto, ma ha anche previsto la possibilità per i contribuenti ai quali è stato notificato il diniego o decaduti per mancato o tardivo pagamento delle rate con scadenza luglio e settembre, di potere essere riammessi al beneficio.
Relativamente a questi ultimi il D.L. prevede in particolare la remissione in bonis.
Si rammenta, che l’istituto della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi previsto dal citato art. 11 prevede al co. 4 che “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto, secondo quanto normativamente previsto, in caso di insufficiente o tardivo versamento delle rate, il contribuente decade dalla definizione agevolata e, cosa ancor più grave, viene preclusa al medesimo la possibilità di dilazionare nuovamente il debito ex art. 19 DPR 602/72, dovendo quindi saldare l’intera iscrizione a ruolo in unica soluzione, pena la riscossione coattiva degli importi dovuti.
Con la rottamazione bis, questi contribuenti potranno accedere nuovamente al beneficio della rottamazione versando il dovuto, senza ulteriore addebito, in un’unica soluzione entro novembre.
Quanto ai contribuenti con piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 che si sono visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza a dicembre 2016, è stato previsto che, previa presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2017 e pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 maggio 2018, questi ultimi potranno essere riammessi al beneficio della definizione agevolata.
Così facendo il Governo mette ordine su alcune delle questioni più dibattute afferenti l’istituto nella sua prima edizione.
Infatti, come noto, la rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016 al comma 8 prevede che “La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
Ma l’applicazione della suddetta norma non è stata priva di incertezze e, a parere di chi scrive, di “abusi interpretativi” da parte dell’Agente della riscossione.
E ciò in quanto, mentre per i contribuenti che non avevano mai richiesto alcuna dilazione dei carichi tributari o per quelli che erano decaduti da precedenti rateizzi alla data di pubblicazione del DL 193/2016 (24/10/2016) la norma non prevedeva alcuna preclusione per l’adesione all’istituto, per coloro che invece avevano un piano di dilazione in corso la norma stabiliva al citato co. 8, quale condizione di accesso al beneficio, il pagamento integrale della rate “con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre”.
Ora, l’Agente della riscossione, nell’interpretare il predetto comma, aveva illegittimamente affermato che il contribuente, per potere accedere alla definizione agevolata, avrebbe dovuto pagare tutte le rate scadute a dicembre 2016 e non quelle con scadenza da ottobre a dicembre, e ciò in pieno contrasto con il dettato normativo.
Tale posizione assunta da Equitalia aveva di fatto determinato il rigetto della richiesta di adesione alla definizione agevolata per molti contribuenti, i quali, avendo onorato solamente le scadenze previste dalla norma (ottobre – dicembre), si erano visti rigettare la richiesta di accesso all’istituto.
Pertanto, l’intervento del Governo sana a posteriori la questione (peraltro sostenuta fin dall’inizio da autorevole dottrina), di fatto avvalorando la tesi che il pagamento delle rate scadute riguardava quelle con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre e non tutte le rate per come sostenuto dall’ADR. Del resto, la circostanza per la quale si interviene espressamente sulla fattispecie in esame depone a favore di tale tesi.
Resta da sciogliere il nodo circa i contribuenti che tempestivamente hanno impugnato il diniego innanzi alla Commissione tributaria e che, in attesa di discussione della causa, hanno continuato a onorare il debito nei confronti dell’erario anche al fine di scongiurare eventuali azioni esecutive.
Infine, il Collegato fiscale ha ampliato il limite temporale dell’istituto estendendolo anche ai ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.
Il contribuente che desidera accedere alla definizione agevolata dovrà presentare la relativa domanda entro il 15 maggio 2018.
A differenza di quanto previsto al co. 1 del predetto art. 11 il quale stabilisce che “Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018”, la nuova formulazione normativa prevede che il pagamento del debito potrà essere saldato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
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