La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza 3257/2016 del 17 maggio 2016, ha previsto che il sostituto d’imposta non può richiedere il rimborso delle ritenute versate per errore. Di conseguenza, la proposizione del ricorso a fronte del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria risulta inammissibile, in quanto carente di interesse sostanziale e processuale. Inoltre, nel caso esaminato dalla Corte, non ricorrono nel merito le condizioni per ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, devono essere versate le ritenute quando una società residente in Italia corrisponde interessi passivi nei confronti di una società consociata francese, qualora entrambe le società non sono partecipate da una società consociata terza residente in ambito UE non ricorrendo le condizioni di applicazione della direttiva interessi canoni.
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