Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/73, una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF).
Per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (anziché sul 50%) della base imponibile l’intermediario, come disposto dal citato D.M. 16.4.83, deve predisporre un’apposita dichiarazione in carta semplice nella quale riportare:
• i propri dati identificativi;
• l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi.
Tale dichiarazione, datata e sottoscritta:
• va inviata al committente, preponente o mandante entro il 31.12 tramite raccomandata A/R;
• ha effetto dall’anno successivo.
L’art. 27, D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha previsto che la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
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