Normativa – La Legge n°208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), ai commi da 134 a 138, ha previsto, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, la possibilità per i contribuenti che nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio della rateazione, di essere riammessi al piano di dilazione inizialmente concesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
Soggetti interessati – La possibilità di accedere nuovamente al beneficio della rateazione riguarda i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 da p.d.r. delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza. La riammissione opera limitatamente al versamento delle imposte dirette e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie d’imposta, come ad esempio l’IVA.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n°13/E ha specificato che possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
• hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo o all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis2 , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
• hanno optato per il pagamento in forma rateale;
• sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
Condizioni di riammissione – Affinché i soggetti di cui sopra possano essere riammessi alla dilazione è necessario che effettuino, entro il 31 maggio 2016, il pagamento della 1° rata scaduta prevista dal piano originario; in particolare si fa riferimento a quella rata diversa dalla prima, che non è stata onorata entro il termine di scadenza ordinario e neppure entro quello di scadenza della rata successiva.
Una volta effettuato il pagamento, il contribuente, nei dieci giorni successivi, dovrà trasmettere all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza, tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L’eventuale omissione non incide sulla validità del procedimento, ma è da tener presente che l’ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento solo dopo aver ricevuto la quietanza. Occhio dunque al termine del 31 maggio.
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