In una risposta dell’Amministrazione Finanziaria fornita dal viceministro dell’Economia, Enrico Morando, ad un question time in commissione Finanze alla Camera, è stato chiarito che rientra nell’ambito applicativo del Reverse Charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 anche le prestazioni di ampliamento dell’edificio che va annoverata tra le prestazioni di completamento degli edifici.
Le prestazioni da assoggettare a Reverse Charge – Con la Legge di Stabilità 2015, il Legislatore ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del Reverse Charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
La nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 prevede che il sistema dell’inversione contabile si applichi in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto passivo, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione d’ immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Le attività di completamento di edifici – Nella Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito quali sono le prestazioni da assoggettare a Reverse Charge. In una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, è stato ritenuto, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella ATECO.
In particolare, chiarisce l’Agenzia che si deve far riferimento ai seguenti codici ATECO:
• 43.31.00: Intonacatura e stuccatura;
• 43.32.01: Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
• 43.32.02: Posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
• 43.33.00: Rivestimento di pavimenti e di muri;
• 43.34.00: Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
• 43.39.01: Attività non specializzate di lavori edili – muratori;
• 43.39.09: Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
La posa in opera di “arredi” è esclusa dall’applicazione del Reverse Charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.
E le attività di ampliamento degli edifici? – Nel corso del question time in Commissione Finanze alla Camera è stato chiesto di chiarire se l’effettuazione di opere murarie volte all’ampliamento degli edifici rientrino tra le prestazioni di completamento di edifici, con la naturale conseguenza dell’applicazione del Reverse Charge.
A parere degli istanti tale attività sarebbe da classificare nel codice di attività 43.39.01 “Attività non specializzate di lavori edili” nella quale sono classificati anche “Altri lavori di costruzione e istallazione non classificati altrove”.
A parere dell’Amministrazione Finanziaria la prestazione in questione non può rientrare nel codice attività 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (per la quale non è prevista l’applicazione del Reverse Charge) e pertanto deve essere ricompresa nel codice attività 43.39.01 al quale è applicabile il Reverse Charge.
Da evidenziare che sia nella C.M. 14/E/2015 che nella C.M. 37/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di precisare che la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di 15 cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del Reverse Charge.
Se è vero che l’attività in questione non può essere ricompresa tra le attività di costruzione di un edificio, deve essere attentamente valutato se tale attività vada ricompresa tra gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia per i quali non trova applicazione il Reverse Charge, bensì le ordinarie modalità di applicazione dell’IVA.
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