Regime di cassa
Si ricorda che l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, un nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.
L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Come si può notare, con riferimento alla determinazione dell’imponibile delle imprese minori, l’articolo 66 del Tuir, dispone ora la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Gli obblighi contabili
L’applicazione del regime di cassa comporta conseguentemente nuovi obblighi contabili in merito all’adozione del metodo di registrazione delle fatture emesse e ricevute.
In particolare, l’articolo 1, comma 22, della legge n. 232/2016, sostituisce integralmente l’articolo 18 del Dpr n. 600/1973, che ora prevede anche diverse modalità di registrazione con riguardo ai documenti contabili.
In pratica, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in apposito registro, i ricavi percepiti, indicando, per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. I diversi componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I registri Iva, possono sostituire quelli di annotazione di ricavi e spese ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.
Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri vi è l’obbligo di riportare l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti dovranno essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
In alternativa a quanto precede, i contribuenti possono optare, con vincolo triennale, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva. Questa alternativa comporta che, per presunzione legale, la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso e pagamento.
Gli adempimenti Iva
L’articolo 4 del D.L. n. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per i soggetti passivi Iva, introduce due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
In sostanza, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, quindi, con scadenza 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio, i dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
Con gli stessi termini e le stesse modalità, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Tale comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Riflessioni
E’ fuori dubbio che gli adempimenti Iva prevedono scadenze rigide che devono essere rispettate. Ciò comporta che i contribuenti in regime di cassa, che optano per il criterio di registrazione Iva, in luogo di quello relativo agli incassi e pagamenti, determineranno il reddito tenendo conto delle registrazioni ai fini Iva. Infatti, per presunzione legale, la data di registrazione delle fatture coincide con quella di incasso e pagamento, per cui si assiste ad un regime di cassa “ibrido”, basato non sui criteri previsti dal novellato articolo 66 del Tuir, ma su quelli Iva che portano all’assioma: registrazione Iva = reddito d’impresa aumentato e diminuito delle operazioni fuori dal campo Iva.
La scelta del metodo di registrazione Iva, per la tenuta della contabilità delle imprese minori, vincola senza dubbio il contribuente, il quale deve prestare attenzione di pianificare il reddito, tenendo conto degli adempimenti Iva, che non possono passare inosservati.
L’apparente “agevolazione” che deriva dall’utilizzo di detto metodo per le registrazioni ai fini Iva, si scontra con l’appesantimento degli adempimenti che gli addetti ai lavori dovranno affrontare nel momento in cui determineranno il reddito d’impresa, non modificabile perché “vincolato” dalle comunicazioni Iva già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
wordpress theme by initheme.com