L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Come si può notare, con riferimento alla determinazione dell’imponibile delle imprese minori, l’articolo 66 del Tuir, dispone circa la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Viene eliminata, dal menzionato articolo 66, la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero, con riferimento alla registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali, ove l’importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro.
La tenuta di contabilità – Coloro che applicano il regime di cassa, devono dettagliare con maggiore precisione le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti, ovvero le nuove scritture contabili da tenere per essere ammessi al regime. Pertanto, hanno facoltà di scegliere tra uno di questi tre metodi di registrazione:
Il caso – La casistica che si presenta è vasta, in questo periodo transitorio, essendo il primo anno di applicazione della nuova normativa, in attesa di chiarimenti ufficiali. Un caso, per esempio, riguarda un contribuente, con opzione per la “registrazione IVA”, che ha ricevuto nel 2017, fatture dell’anno 2016 ovvero datate 2017, ma di competenza 2016, con registrazione, quindi, nel 2017. Trovandosi in regima di cassa nel 2017, chiede se il costo è deducibile nel 2016 o nel 2017, visto che annota per cassa, in quest’ultimo anno, con il sistema di registrazione IVA.
La soluzione – In considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime di cassa, l’articolo 1, comma 19, della legge n. 232/2016, stabilisce che:
a) il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove regole (dal 2017), deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio di competenza;
b) i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nelle determinazione degli anni successivi.
Nel caso trattato, i costi sono di competenza del periodo d’imposta 2016, non rilevando il fatto che la registrazione delle fatture avviene nel 2017. Infatti, le regole di determinazione del reddito nel 2016, comportavano l’applicazione del criterio di competenza e non quello di cassa.
Pertanto, poiché le operazioni si sono ultimate e maturate nell’anno 2016, per effetto del criterio di competenza devono essere dichiarate in detto anno.
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