È legittimo l’accertamento analitico – induttivo a carico dell’azienda che, a fronte di un risultato di esercizio negativo per più annualità, abbia continuato a movimentare una notevole entità di risorse economiche, finanziarie e umane, avvalendosi di molteplici lavoratori dipendenti e di collaboratori autonomi.
È quanto emerge dalla sentenza 30 maggio 2014 n. 12167 della Corte di Cassazione – Sezione Quinta Tributaria con cui è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in una controversia riguardante un avviso di accertamento che rideterminava i ricavi dichiarati da una SRL.
Osservazioni della S.C. Nel censurare il verdetto della CTR Lazio – che ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento in questione, siccome attuato in presenza di una contabilità regolarmente tenuta – gli Ermellini osservano che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n.600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.
In tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito d’impresa utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
In coerenza con quanto sin qui si è detto, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la circostanza che un’impresa commerciale, ai fini dell’imposta sul reddito, dichiari per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta anomala, di per sé sufficiente a giustificare la rettifica della dichiarazione da parte del Fisco, salvo che il contribuente non dimostri l’effettività delle perdite (cfr. Cass. n. 21536 del 2007).
Il rinvio. Per gli Ermellini, nel caso che ci occupa, la CTR Lazio ha completamento disatteso i principi sopra richiamati, laddove non ha dato peso ai rilievi dell’Ufficio circa la situazione reddituale anomala della società contribuente la quale, malgrado i risultati reddituali mediamente negativi, aveva mantenuto elevati costi per personale dipendente e autonomo, senza peraltro offrire idonee giustificazioni a tale comportamento evidentemente antieconomico. La Suprema Corte ha quindi rimesso gli atti al giudice di merito per nuovo esame.
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