Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. Il D.P.R. 441/97 prescrive gli adempimenti da effettuare al fine di superare tale presunzione di cessione, laddove un’ipotesi specifica rientrante nella disciplina è rappresentata dalla perdita dei beni a seguito di eventi fortuiti, accidentali o comunque non dipendenti dalla volontà del soggetto. Il deterioramento e la perdita di valore dei beni è dunque pienamente assimilabile alla loro distruzione, identica essendo l’esigenza di attribuire data certa a tali eventi e di determinarne, in modo quanto più possibile trasparente ed oggettivo, causa, natura e conseguenze sul valore delle merci.
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