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Ravvedimento saldo IVA: il nuovo apparato sanzionatorio

16 Marzo 2016silvanaNews

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In periodo di continua crisi di liquidità per le imprese, può sovente accadere che entro il 16.03 non si sia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il saldo IVA 2015 emergente dalla dichiarazione annuale. Ecco allora che si dovrà procedere a pagare quanto dovuto, maggiorando l’importo di sanzioni e interessi. Su tale aspetto va evidenziato che il D.Lgs. 158/2015, ha previsto una riduzione delle sanzioni per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’IVA, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs n. 471/97.

Il versamento del saldo IVA entro il 16.03.2016 – I soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo 2016. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo.
Nello specifico, in caso di presentazione della dichiarazione in forma autonoma, per obbligo o per scelta, il versamento del saldo 2015 risultante dal mod. IVA 2016 va effettuato entro il 16.3.2016.
Il versamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in forma rateale, tenendo presente che:

– l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
– le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2016, data entro la quale va versata la prima rata.

Il ravvedimento saldo IVA – Chi non sia riuscito a rispettare la suddetta scadenza, dovrà procedere a pagare quanto dovuto, maggiorando l’importo di sanzioni e interessi. Su tale aspetto va evidenziato che il D.Lgs. 158/2015, ha previsto una riduzione delle sanzioni per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs n. 471/97. In base alla citata disposizione normativa, la nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:

  • la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
  • la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
  • la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.

Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In particolare, in applicazione del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:

  • ad un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
  • ad un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a-bis);
  • ad un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b);
  • ad un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-bis);
  • ad un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-ter);
  • ad un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.

Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare:

  • l’imposta o la maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d’imposta);
  • gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1% e dal 1° gennaio 2015 era pari allo 0,50%: A partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%;
  • la sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate dopo la notifica di un atto impositivo (rettifica, accertamento, irrogazione sanzioni ecc), oppure dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità inviata dall’amministrazione finanziaria in seguito alla liquidazione o al controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72.

ESEMPIO
Importo che si doveva versare entro il 16.03: 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 30 Marzo 2016
Sanzioni:

  • 1% per ogni giorno di ritardo, ossia 14%;
  • riduzione ad un decimo ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
  • sanzione pari all’ 1,4%. Sanzione da versare pari ad euro 84,00 (6.000,00 *1,4%); codice tributo sanzione 8904;
  • per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2% (codice tributo 1991).
Autore: Gioacchino De Pasquale. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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