Come precisato dalla Circolare n°41 il nuovo piano rateale richiedibile dal contribuente all’Agenzia delle Entrate in forza di quanto previsto dalla Legge 160/2016, è strettamente collegato al piano originario decaduto; proprio in riferimento alla dilazione da cui si è poi perfezionata la decadenza è necessario richiamare le novità introdotte dal D.Lgs. 159/2015; questo passaggio è di fondamentale importanza per la corretta compilazione dell’istanza di riammissione in quanto il numero di rate richiedibili è collegato alla data in cui era stato concesso il piano originario; in pratica per effetto dell’intervento novellativo del D.Lgs. 159/2015 sono state apportate specifiche modifiche in merito al numero di rate accessibili per il pagamento delle somme dovute in seguito dell’attività di accertamento del Fisco.
In particolare il D.Lgs. 159/2015 ha elevato il numero delle rate fruibili dal contribuente:
• da dodici a sedici rate trimestrali se le somme dovute superano cinquantamila euro;
• viene confermato invece il numero massimo di otto rate trimestrali per somme inferiori a 50.000 euro.
wordpress theme by initheme.com