Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto il nuovo istituto del ravvedimento operoso, che dal 1° gennaio 2016 comporterà l’abrogazione delle norme riguardanti l’adesione al Pvc, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata” (esperibile nel caso in cui l’avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio).
L’abrogazione
L’abrogazione degli istituti deflattivi del contenzioso sopra richiamati può essere giustificata dal fatto che, già dal 2015, il contribuente potrà decidere di percorrere la strada del ravvedimento operoso anche nel caso in cui siano iniziate attività di verifica.
Ciò significa che il contribuente raggiunto da un PVC o da un invito al contraddittorio potrà tranquillamente decidere di correggere eventuali errori o omissioni con una dichiarazione integrativa e versare i nuovi importi liquidati per mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il Legislatore ha tuttavia previsto una sostituzione “progressiva”: per un intero anno, il 2015, i contribuenti potranno già applicare le nuove norme sul ravvedimento, senza tuttavia perdere la possibilità di beneficiare degli altri istituti deflattivi del contenzioso destinati a sparire dal 2016.
Doppia scelta, quindi, per coloro che nel 2015 saranno raggiunti da un PVC o da un invito al contraddittorio: una prima valutazione sulla fondatezza di quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate e una seconda valutazione in merito alla strada più conveniente da percorrere (adesione o ravvedimento).
A orientare le scelte del soggetto interessato non saranno, banalmente, soltanto gli sconti previsti in tema di riduzione delle sanzioni, ma anche altri aspetti: non da ultimo, la possibilità di poter accedere al beneficio della rateazione.
Con il ravvedimento operoso, infatti, non è possibile beneficiare del versamento rateale delle somme e ciò potrebbe rappresentare sicuramente un limite per quelle imprese che sono interessate da una crisi di liquidità.
Nel caso di adesione al PVC o all’invito al contraddittorio è invece possibile versare le somme dovute in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali, senza prestazione di alcuna garanzia.
Con riferimento, invece, agli sconti previsti:
– nel caso di adesione ai PVC o agli inviti al contraddittorio è prevista la riduzione ad 1/6 delle sanzioni. La stessa riduzione è prevista in caso di acquiescenza “rafforzata”;
– nel caso del ravvedimento operoso, invece, solo se il versamento avviene prima della consegna del PVC si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/6, mentre nel caso in cui il PVC sia già stato consegnato, la riduzione si ferma ad 1/5.
Quindi, anche se attualmente l’adesione all’invito al contraddittorio e all’invito al PVC comportano i medesimi sconti, con il ravvedimento il loro trattamento viene differenziato.
Non da ultimo, a orientare le scelta potrebbe concorrere il fatto che il ravvedimento è frutto dei calcoli del contribuente, mentre nel caso di adesione a PVC e inviti al contradditorio la liquidazione delle imposte è rimessa agli Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Nel ravvedimento, pertanto, non è escluso che gli Uffici riliquidino gli importi in modo diverso rispetto a quanto il contribuente ha calcolato ai fini del versamento con ravvedimento.
Lo spartiacque
I contribuenti potranno beneficiare di questa duplice possibilità per tutto il 2015.
A fare da spartiacque sarà la data di notifica dell’atto: la possibilità di aderire esiste infatti per gli inviti al contraddittorio e i Pvc notificati entro il 31 dicembre 2015.
Dal 2016, invece, il contribuente dovrà necessariamente optare per il ravvedimento: non sarà quindi più possibile chiedere la rateazione degli importi e la riduzione delle sanzioni si attesterà ad 1/5 nel caso in cui si stato già consegnato il PVC.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/pvc-piu-strade-per-l-adesione-nel-2015,3,25691
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