Nelle situazioni in cui il titolare del trattamento ottiene i dati non direttamente dall’interessato ma, ad esempio, da soggetti terzi o da fonti pubblicamente accessibili, questi deve comunque fornire le informazioni indicate dall’art. 14 GDPR (rubricato: “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato), salvo che l’interessato non disponga già delle informazioni, il titolare sia tenuto per legge ad ottenere o comunicare tali dati o altrimenti sia tenuto ad obblighi di segreto professionale o ulteriori obblighi di segretezza previsti dalla legge. L’ulteriore ipotesi di esonero dall’obbligo di informare il soggetto interessato prevista dall’art. 14, paragrafo 5, lettera c), ovverosia l’impossibilità o lo sforzo sproporzionato, viene rimessa alla valutazione del titolare stesso e non più ad un giudizio del Garante, e deve essere debitamente documentata in forza del principio di accountability.
I contenuti che devono essere inseriti sono gli stessi dell’informativa per l’ipotesi in cui i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, con l’aggiunta dell’indicazione della fonte di provenienza di tali dati, ovverosia:
Circa i tempi, l’art. 14 GDPR, nel paragrafo 3, indica un termine ragionevole (al più tardi, entro un mese) in considerazione delle circostanze in cui i dati sono trattati, oppure al momento della comunicazione dei dati o all’interessato o ad altri destinatari.
Restano ferme le prescrizioni in caso di trattamenti per finalità diverse ed ulteriori e dunque l’obbligo (analogamente all’art. 13 GDPR) in tal caso di rinnovare l’informativa, nonché le indicazioni di forma e linguaggio di cui all’art. 12 GDPR.
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