Uno degli aspetti rilevanti contenuti nel Regolamento UE 1042/2013, che apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili, riguarda la qualificazione delle prestazioni fieristiche. Nello specifico, si esclude la possibilità che rientrino tra i servizi relativi agli immobili la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità. Diversamente, configura una prestazione “immobiliare” la locazione della superficie senza che venga fornito alcun ulteriore servizio per la promozione dei beni o dell’attività dell’espositore. In tale ultimo caso, la prestazione sarà rilevante nel luogo in cui si svolge la fiera, con conseguente applicazione, in via ordinaria, dell’imposta dello Stato membro in cui è ubicata la fiera. Le precedenti indicazioni – Quanto affermato nel citato Regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, è per lo più conforme a quanto già sostenuto sia dalla prassi nazionale che dal giudice europeo.
L’Amministrazione Finanziaria, inizialmente, con la R.M. 70/E/1997 aveva classificato tali prestazioni nelle prestazioni di servizi relativa a beni immobili ubicati all’estero. Prima la stessa Amministrazione Finanziaria con la C.M. 37/E/2011 e successivamente il giudice comunitario con la sentenza del 27 ottobre 2011, emessa dalla Corte di Giustizia comunitaria in merito alla causa C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che, oltre la Polonia, ha visto l’intervento diretto e interessato di Germania, Italia e Grecia, e della Commissione Europea, hanno ribaltato la precedente interpretazione.
Nella sentenza della Corte Europea si chiarisce la normativa applicabile in tutti i Paesi UE, distinguendo a seconda che:
– lo stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione; in tal caso segue le regole IVA della pubblicità;
– se è messo a disposizione (progettato, realizzato, montato) solo per una determinata fiera o esposizione, segue le regole delle manifestazioni;
– se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati membri diversi, si applica la disciplina sulla locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto.
In nessuno dei tre casi la messa a disposizione di uno stand viene annoverato tra le prestazioni relative agli immobili, ma per lo più tra le prestazioni generiche. Il documento della Commissione UE: note esplicative del 26 ottobre 2015 – La Commissione UE, con le note esplicative del 26 ottobre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni su quanto una prestazione fieristica è da annoverare tra le prestazioni relative a beni immobili. In tal senso è stato evidenziato che alla giurisprudenza costante della CGUE si evince che non è necessario che una costruzione sia indissolubilmente incorporata al suolo per essere considerata un immobile. Ciò che occorre verificare è se i mezzi finalizzati ad immobilizzare la costruzione non possano essere rimossi facilmente, vale a dire senza sforzi e senza affrontare costi non trascurabili. In taluni casi, quando si intende utilizzarli come sedi permanenti, i beni che sono per loro stessa natura mobili (ad es., gli stand), potrebbero essere fissati al suolo in modo tale da immobilizzare effettivamente tali costruzioni. Pertanto, anche se in linea di principio esse potrebbero essere successivamente rimosse in virtù della loro natura “mobile”, devono essere considerate come beni immobili in quanto la costruzione immobilizzata non è facilmente smontabile o spostabile.
Vi sono tre importanti criteri cumulativi da soddisfare affinché il servizio sia considerato come non relativo a beni immobili
– la messa a disposizione di uno stand;
– la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
– il fatto che tali servizi correlati devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione dei prodotti e la promozione dei suoi servizi o prodotti.
In pratica, affinché non si configuri una prestazione relativa ad un immobile, deve trattarsi della “messa a disposizione di stand”, che consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”, vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. Gli altri servizi correlati forniti insieme ad uno stand devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione di prodotti. I servizi menzionati sono la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l’assicurazione e la pubblicità. L’elenco non è esaustivo, ma puramente indicativo.
I servizi sono considerati come altri servizi correlati alla messa a disposizione di uno stand, a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore. L’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione del servizio non è pregiudicata da una modifica degli accordi contrattuali volta ad aggirare l’imposizione in una data giurisdizione.
Autore: Gioacchino De Pasquale. Redazione Fiscal Focus.