Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il 31 dicembre 2015 sono pertanto scaduti i termini per l’accertamento riguardante il periodo d’imposta 2010 (o 2009 in caso di omessa dichiarazione).
Ricordiamo però che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13 b) ha previsto la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72 per i contribuenti congrui coerenti e fedeli agli studi di settore.
Per i contribuenti che rispettano tali requisiti il 31.12.2015 è quindi scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011.
Si evidenzia però che tale beneficio spetta ad un ristretto gruppo di contribuenti in quanto gli studi di settore che possono fruire dell’agevolazione sono solamente quelli individuali dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.07.2012.
wordpress theme by initheme.com