L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E di ieri, ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dei premi di produttività e welfare aziendale per il 2016, attuando quanto contenuto dall’art. 1, co. 182-190 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). La normativa, adottata successivamente con D.I. 25 marzo 2016 (Lavoro-Economia), prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.
Inoltre, è stato specificato che sarà possibile fruire di una detassazione totale se la corresponsione di quanto spettante a titolo di somme per la produttività avviene mediante somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale.
Attenzione. Da notare che affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalle RSU.
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