In linea di massima, le persone fisiche che detengono un immobile all’estero e sono residenti fiscali in Italia, devono compilare il Quadro RW e pagare l’IVIE.
L’IVIE è l’imposta patrimoniale riguardante gli investimenti di natura patrimoniale (es. immobili, beni immateriali, ecc.) ed è fissata nella misura dello 0,76% del valore dell’investimento che in prima battuta è determinato nel costo di acquisto. Qualora tale valore non sia determinabile, allora è necessario determinare il valore di mercato alla fine di ogni periodo d’ imposta nel Paese Estero dove risulta situato l’immobile.
Per quanto riguarda gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio d’ informazioni (Islanda e Norvegia), si deve fare riferimento al valore catastale determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposte di natura patrimoniale o reddituale.
In mancanza di tale valore, si farà riferimento alle regole che abbiamo spiegato prima, ovvero al costo relativo all’atto di acquisto o, in mancanza, al valore di mercato determinato nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per quanto riguarda invece la compilazione del Quadro RW, i valori da indicare nello stesso sono quelli calcolati ai fini dell’IVIE.
Si precisa che la detenzione di immobili all’estero potrebbe comportare anche l’obbligo per il contribuente di dover dichiarare dei redditi nel quadro RL del modello UNICO. Di conseguenza, è importante in tal senso fare delle valutazioni al riguardo.
La norma che disciplina la tassazione degli immobili detenuti all’estero è l’art. 70, comma 2 del TUIR, che dispone quanto segue:
“I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato Estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato Estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese”.
In base a quanto abbiamo appena esposto, è possibile che il contribuente si trovi in quattro tipologie di casi: immobile non produttivi di reddito, intendendo per tali gli immobili non locati né sottoposti a tassazione all’estero; l’immobile non è locato ma lo Stato estero prevede una tassazione; immobile locato e lo stato estero prevede la tassazione di tali redditi; immobile locato e lo Stato Estero non prevede la tassazione di tali redditi.
Infatti, in base a quanto dispone l’art. 70 comma 2 del TUIR diverse sono le modalità di tassazione dei redditi nelle quattro situazioni elencate.
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