Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, ha fornito i primi chiarimenti ed indicazioni operative, relativamente al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e al collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
Ai fini dello “stato di disoccupazione” è stato chiarito che i requisiti richiesti sono due:
1. l’essere privi di impiego (componente soggettiva);
2. e dichiarare la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
In ogni caso, la presentazione all’INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità equivale alla dichiarazione di disponibilità (DID).
Mentre lo status di “non occupazione” viene mantenuto anche qualora il lavoratore svolga un’attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, il cui reddito annuo sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Per quanto concerne il collocamento dei disabili (L. n. 68/1999), il MLPS chiarisce meglio quali siano le norme compatibili con il D.Lgs. n. 150/2015, tra le quali rientra quella sulle attività di politica attiva del lavoro (art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015).
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