Sul tema della decadenza dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva giungono spesso soluzioni interpretative particolarmente acute e apprezzabili dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
È nota la sentenza n. 386/05/16 dei giudici regionali milanesi, depositata il 22 gennaio scorso, ove viene fornita un’innovativa chiave di lettura della nuova disciplina del raddoppio dei termini accertativi (ora dettata dal combinato disposto dagli artt. 43 del DPR n. 600/1973, 57 del D.P.R. n. 633/1972 e 1, comma 132 della Legge n. 208/2015), in senso abrogativo del regime transitorio introdotto dall’art. 2, terzo comma del D.Lgs. n. 128/2015 (per gli atti accertativi notificati ante 2 settembre 2015, fondati sul raddoppio dei termini ancorato a denunce per reati tributari “non tempestive”).
I giudici milanesi sono intervenuti, più di recente, con la sentenza 22.3.2016 n. 1648/28/16, in cui hanno affrontato un diverso tema: quello dell’operatività del “termine decadenziale lungo”, in assenza di dichiarazione.
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