In base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:
A partire dal periodo d’imposta 2016, per effetto di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Crescita e Internalizzazione (art. 9, D.Lgs.147/2015), saranno più alti i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, con la possibilità che il Decreto del Ministero e dell’Economia intervenga con un apposito Decreto per apportare variazioni, oltre che sulle percentuali di deduzione anche sul limite per la deduzione integrale delle spese di rappresentanza attualmente fissato a 50 euro.
Ai fini IVA, le regole sono diverse a seconda che il bene destinato ad essere omaggiato rientri o meno nell’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa.
Oltre all’innalzamento delle percentuali di deducibilità prevista dal Decreto Crescita e Internalizzazione, anche il D.Lgs. 156/2015 interviene in tema di spese di rappresentanza, prevedendo la possibilità di far ricorso al nuovo interpello ordinario per risolvere le questioni controverse. È quanto prevede il nuovo co. 4-bis dell’articolo 108 del Tuir, introdotto dal D.Lgs. 156/2015.
wordpress theme by initheme.com