Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili si prova anche mediante il ritrovamento presso il fornitore di fatture che l’acquirente non è in grado di esibire nel corso della verifica fiscale incrociata. È quanto emerge dalla sentenza 9 maggio 2016, n. 19106, della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo cui le fatture di vendita rinvenute presso il fornitore, oltre a provare un reddito in capo a quest’ultimo, incidono senza dubbio sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle stesse, in quanto rappresentative di costi sostenuti.
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