Con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime precisazioni circa l’applicazione del regime forfettario e in particolare ha chiarito i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime.
Tra i temi toccati figura anche la determinazione del reddito seguendo le nuove norme stabilite l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015. In particolare tra i temi trattai si evidenzia il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfettario, posto che non vengono prese in considerazione dal comma 64 della L. n. 190/14.
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