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Novità in materia di reverse charge

8 Aprile 2016silvanaNews

Il 2 maggio 2016 entrano in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 24/2016 denominato:
Attuazione delle Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia d’ IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. (16G00033) (GU Serie Generale n.52 del 3-3-2016)L’art. 2, D.Lgs. 24/2016, infatti, introduce rilevanti novità in tema di reverse charge.

Le modifiche sono le seguenti:
• l’art. 17, DPR 633/72, muta definitivamente la propria denominazione passando a “debitore d’imposta” in luogo della precedente rubrica “soggetti passivi”;
• in materia di reverse charge relativo alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre (art. 17, co. 6, lett. b)) vengono soppresse le parole “componenti ed accessori”;
• in materia di cessioni di computer l’art. 17, co. 6, lett. c), prevista nella sua originaria formulazione: “(l’inversione si applica) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” è sostituita con la seguente: “(l’inversione si applica) «c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;”
• vengono poi abrogate le lett. d) e d- quinquies) dell’art. 17, co. 6, relative a:
– cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
– cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;
• è inoltre previsto un nuovo meccanismo di approvazione del reverse charge, il c.d. meccanismo di reazione rapida, secondo il quale meccanismo, in caso di ragionevole pericolo di evasione in determinati settori il Ministro Dell’economia e delle Finanze può approvare nuove casistiche di applicazione dell’inversione contabile con propri decreti, in base all’articolo 199-ter della Dir. IVA/2006 che prevede l’applicazione temporanea dell’inversione contabile fino al 31-12-2018.

Infatti grazie a tale disposizione è prevista in via temporanea (31-12-2018) l’applicazione del reverse charge per le operazioni di cui alle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, relativi a:
• cessioni di telefoni cellulari;
• cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
• trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra;
• trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
• cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.

Autore: redazione fiscal focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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