Trascorso il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2015 (scaduto lo scorso 30 settembre 2016) si fanno ora i conti non solo con la necessità di rimediare ad eventuali errori commessi nel modello inviato, ma anche con la possibilità di riparare all’eventuale mancato invio entro il suddetto termine.
A tal proposito si ricorda che, per chi ha omesso l’invio del modello dichiarativo entro il 30 settembre, si rende applicabile quanto disposto dall’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/98, con cui il legislatore stabilisce che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. La sanzione piena prevista per la tardiva – Dunque, in base al dettato normativo del richiamato comma 7, non è considerata omessa, bensì “tardiva” (e, quindi, valida) la dichiarazione trasmessa entro il 29/12 dello stesso anno, fermo restando la necessità di versare contestualmente la dovuta sanzione. In tal caso, il legislatore stesso stabilisce che la sanzione è pari ad 1/10 di quella minima prevista in caso di omessa presentazione, ossia 1/10 di 250 euro (25 euro).
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