Per le perdite niente più vincolo temporale – Ai sensi del comma 3 art. 8 TUIR, 3 “le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi”.
Questa regola, non troverà, applicazione nel caso in cui si deciderà di optare per la nuova IRI. Infatti, tra le varie disposizioni contenute nel testo dell’art. 73 della Manovra di Bilancio 2017, si legge che in deroga al citato articolo 8, comma 3, TUIR, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scomparirebbe il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita (finché si permane nell’IRI).
Nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Quindi, se ad esempio, il contribuente dovesse entrare nell’IRI nel 2017 e dovesse chiudere il 2017 in perdita, questi potrà utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime, ma se, ad esempio, dal 2024 dovesse uscirne e tale perdita non è ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell’art. 8 comma 3 TUIR, come se fosse maturata nel 2023 (e da tale periodo d’imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata).
Nel caso di società in nome collettivo e in accomandati semplice tali perdite, sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
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