Tra le varie questioni sulle quali si è espresso il Dipartimento del Mef si colloca l’interessante fattispecie dell’assoggettamento ad IMU dell’abitazione principale costituita da due unità immobiliari contigue.
Con riferimento all’IMU, difatti, non si registra sino ad oggi nemmeno un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla vicenda giacché esiste soltanto il precedente costituito dall’Ordinanza n. 17015 del 2019.
La particolare fattispecie – Non di rado l’abitazione principale dei nuclei familiari, anche se di fatto è rappresentata da un unico immobile, catastalmente è costituita da due unità immobiliari riportate autonomamente.
Tale circostanza ha rappresentato sinora un’incerta questione circa il corretto assolvimento dell’onere tributario in capo ai soggetti passivi IMU. Ciò in quanto, sia nella previgente normativa IMU, sia nella disciplina riformulata dalla legge di bilancio 2020, «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
L’unione di fatto negli atti catastali – Sulla fattispecie dell’unione di fatto delle unità immobiliari, in riferimento alla generalità degli aspetti fiscali e non in particolare all’IMU, si era già espressa l’ex Agenzia del Territorio, confluita nell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016.
Nell’occasione era stato chiarito che la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, non è ammissibile quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Nel caso in cui, a seguito di interventi sul patrimonio edilizio, vengano meno i requisiti di tale autonomia, è comunque preclusa la fusione delle due unità immobiliari se i titolari del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sulle stesse, sono soggetti differenti. In tal caso, perciò, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle diverse porzioni autonomamente censite, si ricorre alla richiesta dell’apposizione di specifica annotazione negli atti del catasto. Detta annotazione ha la funzione di specificare che una delle due unità è fiscalmente unita di fatto, e pertanto funzionale, all’atra.
Il corretto assoggettamento ad IMU – L’ipotesi sulla quale il Dipartimento delle Finanze si è pronunciata attiene all’imposizione IMU di due distinte unità immobiliari, catastalmente unite di fatto, che costituiscono l’abitazione principale del nucleo familiare e che rientrano nella soggettività passiva d’imposta di diversi componenti (es. moglie e marito).
Il Dipartimento ha chiarito che, coerentemente con il tenore letterale del legislatore IMU, secondo il quale – come si è visto – è abitazione principale l’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto urbano, ai fini IMU non è possibile considerare entrambe le porzioni dell’immobile quale abitazione principale del nucleo familiare. Con la conseguenza, naturalmente, che soltanto una di esse potrà essere assoggettata al previsto trattamento agevolato.
D’altra parte, il parere ministeriale è conforme a quello espresso dai giudici di legittimità nella richiamata ordinanza n. 17015 del 2019 nella quale è stata delineata la linea di confine tra la previgente ICI e l’attuale IMU.
Nella previgente tassa sul mattone, era infatti possibile estendere l’agevolazione all’unità immobiliare contigua dal momento che il legislatore aveva ancorato il concetto di abitazione principale alla reale situazione di fatto di dimora abituale del soggetto passivo d’imposta senza alcun riferimento all’iscrizione in catasto come unica unità immobiliare.
In virtù dell’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, infatti, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intendeva, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica nella quale il contribuente possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorassero abitualmente.