Premessa – La legge di bilancio per l’anno 2017 sta per modificare profondamente il regime di tassazione dei contribuenti in contabilità semplificata, fra questi anche gli agenti di commercio che versano appunto in tale regime contabile.
La regola generale – Con modifica dell’art. 66 e di altre disposizioni di legge ad esso collegate viene rivisto e modificato il criterio di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, passando dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Infatti all’art. 66, TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
Il caso specifico dell’agente di commercio – Prendendo come specifico esempio un agente di commercio in contabilità semplificata, se fino al 2016 per esso si determinerà il reddito d’impresa con il criterio di competenza indipendentemente dall’incasso o meno delle fatture sia di vendita che di acquisto, dal 2017 tale criterio di determinazione del reddito verrà applicato sulla base degli effettivi incassi e pagamenti.
Esempio – Nel 2016 un agente ha emesso fatture e conseguito ricavi per euro 25.000 a fronte di costi per euro 12.000.
In questo caso nel modello Unico 2017, per l’anno d’imposta 2016, il suo reddito conseguito sarà pari a:
25.000 – 12.000 = 13.000 (reddito imponibile)
Ipotizzando la stessa situazione, ma trasferendola nel 2017, in tale anno accadrà quanto segue (immaginando che abbia incassato provvigioni per 19.000 a fronte di 25.000)
19.000-12.000 = 7.000 (reddito imponibile)
Il problema e la difficoltà – Potrebbe rivelarsi difficoltoso calcolare nel primo anno d’imposta soggetto al regime per cassa (cioè il 2017) il reddito imponibile poiché esso si troverebbe a cavallo di due criteri di tassazione diversa.
Infatti accade spesso che le provvigioni del mese di gennaio dell’anno successivo siano riferite all’anno precedente. In vigenza del criterio di competenza ciò indurrebbe ed obbligherebbe a conteggiare nel reddito dell’anno precedente la provvigione incassata nell’anno dopo.
Nel caso specifico del passaggio fra i due criteri ci si potrebbe trovare nella seguente situazione:
provvigioni 2017: 15.000 euro
di cui:
Per quel che riguarda le provvigioni incassate nel 2018 esse pacificamente confluirebbero nell’anno 2018 secondo il criterio di cassa, ma che ne sarebbe di quelle incassate nel 2017 (euro 2.000) confluite secondo competenza nell’anno 2016?
La soluzione arriverebbe dalla norma prevista nella legge di bilancio secondo la quale:
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’art. 66 TUIR, a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Ecco quindi che le provvigioni imputate al 2016 ma incassate nel 2017 non concorreranno alla formazione del reddito per cassa dell’anno 2017.
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