La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria
Premessa – La Legge n° 208 del 2015(Legge di Stabilità 2016), ai commi da 76 a 82 e 84 ha introdotto per le persone fisiche la possibilità di acquisire l’immobile da adibire a propria abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing, e introducendo una serie di disposizione che disciplinano il rapporto tra le parti del contratto; dal punto di vista fiscale, il legislatore al fine di rendere ancora più agevole il ricorso a tale tipologia d’istituto contrattuale ha previsto la detraibilità per il contribuente nella misura del 19% dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e del costo d’acquisto sostenuto pe l’eventuale esercizio dell’opzione del riscatto finale dell’immobile.
L’agevolazione fiscale si sostanzia nella possibilità di portare in detrazione nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi:
• i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000;
• del costo di acquisto dell’immobile all’eventuale esercizio dell’opzione finale , fino a un importo massimo di 20.000.
I limiti di cui sopra trovano applicazione in riferimento ai contribuenti con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra, la detraibilità è dimezzata, e di conseguenza i limiti saranno individuabili per la parte corrispondente alla metà di quanto sopra indicato, ossia 4.000 euro per i canoni di locazione e 10.000 per il costo di acquisto. Sospensione del pagamento dei canoni – La Legge di Stabilità 2016 al comma 79 prevede che il contribuente parte contraente del contratto di leasing, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing.
In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
L’ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
• cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Risoluzione per inadempimento – Qualora l’utilizzatore dell’immobile si rilevi inadempiente il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente.
Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.