Le istruzioni ministeriali
L’appendice relativa al fascicolo 1 dell’UNICO PF, con riguardo alle pensioni erogate dalla Svizzera percepite da residenti italiani, prevede che:
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015, intervenendo in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, ha fornito importanti chiarimenti relativi al trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS e, in particolare, il caso del pensionato che non fa accreditare l’importo in Italia, ma in un istituto bancario svizzero.
L’Amministrazione Finanziaria richiama l’articolo 76 della Legge n. 413/1991, per effetto del quale le rendite AVS, corrisposte in Italia, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti bancari italiani, quali sostituti d’imposta. Una volta tassate, le rendite non devono essere dichiarate in Italia.
Il dubbio sorge con riguardo al trattamento fiscale delle rendite AVS svizzere non incassate in Italia, ma accreditate su conti correnti detenuti in Svizzera.
In tali casi, spiega l’Agenzia delle Entrate, il menzionato articolo 76 non dovrebbe trovare applicazione, poiché non viene disciplinata in modo espresso l’ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero, possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettando le rendite all’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota del 5 per cento, simile al trattamento fiscale delle rendite percepite e canalizzate in Italia.
L’Amministrazione Finanziaria, nel documento di prassi, indica la soluzione del caso, ritenendo che quando le rendite siano accreditate su conti elvetici, senza l’intervento dell’intermediario finanziario residente, l’imponibile deve essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento.
UNICO PF 2016: quadro RM
Mutuando l’esempio contenuto nella circolare, con riferimento all’anno d’imposta 2015, il contribuente/pensionato che ha percepito la rendita AVS, facendola accreditare su un conto corrente svizzero, deve compilare la sezione V del quadro RM dell’UNICO PF 2016, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Nel Modello F24 occorre utilizzare il codice tributo 1242.
Spunti riflessivi
In realtà, le istruzioni ministeriali, relative al citato quadro, nulla dispongono in merito al caso prospettato. Il comportamento da tenere, infatti, è contenuto in un documento di prassi che difficilmente il contribuente/pensionato conosce. In più, è opportuno evidenziare che la citata circolare non riguarda la dichiarazione dei redditi, ma si occupa della Legge n. 186/2014, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero che non tutti hanno avuto modo di applicare, compresi gli operatori del settore.
Considerando che si è ancora in tempo utile per “sanare” l’eventuale omissione della rendita, includendola in una dichiarazione integrativa, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione che l’eventuale imposta sostitutiva da versare può essere oggetto di ravvedimento operoso.
wordpress theme by initheme.com