Il successivo comma 2- bis dell’art. 2 contiene una previsione volta a scoraggiare i trasferimenti fittizi di residenza in Paesi a fiscalità privilegiata prevedendo una inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione Finanziaria.
E’, infatti, previsto che si considerano altresì residenti in Italia, salvo prova contraria che deve essere fornita dal contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Come confermato anche dalle note alla norma contenute nelle principali banche dati, gli Stati e i territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 maggio 1999.
Il decreto, peraltro utilizzato anche ai fini della valutazione della misura delle sanzioni del quadro RW, continua ad essere utilizzato ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’inversione dell’onere della prova ai fini della residenza delle Persone Fisiche.
Le istruzioni al modello unico 2016 per il 2015, coerentemente con questa impostazione, precisavano che “Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella posta in APPENDICE”.
Ebbene, le bozze di Modello Redditi 2017 da poco diramate cancellano, con riguardo al tema della residenza fiscale, il riferimento al D.M. 4.5.199 e lo sostituiscono con il regime fiscale, anche privilegiato, individuato ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Tuir.
L’effetto è paradossale. Anche la persona fisica che si trasferisce a vivere in Paesi come la Tunisia subirebbe l’inversione dell’onere della prova come se si trasferisse in un paradiso fiscale effettivo. Questa conclusione appare inevitabile atteso che la Tunisia contempla un regime speciale di esenzione per i nuovi investimenti.
Peraltro, seguendo questa nuova impostazione, diverrebbe incerto il regime del trasferimento in Svizzera che risulterebbe paradisiaca se considerassimo il D.M. 4.5.1999, mentre è da valutare la posizione se facessimo riferimento al comma 4 dell’art. 167.
Forse la Svizzera rimarrebbe comunque paradisiaca per via di qualche regime agevolato speciale. E se per caso vi fosse un paese dove opera una free trade zone, la natura paradisiaca ai fini del comma 2 bis emerge per tutto il Paese o solo se la persona fisica va a risiedere in quella free trade zone?
E che conseguenze si avrà per valutare le sanzioni del quadro RW?
Non si considera più il D.M. 4.5.1999? Chi scrive ritiene che il DM. 4.5.1999 sia ancora operativo ai fini del quadro RW in quanto, non solo lo stesso non è stato abrogato, ma anche perché non è venuto meno il riferimento allo stesso ad opera dell’art. 5, co. 2 D.L. 167/1990.
Il riferimento rimane ancora operante anche per il D.M. 21.11.2001 in quanto il comma 143 dell’art. 1 della L. 208/2015 lo ha rimpiazzato con il nuovo criterio della tassazione nominale inferiore alla metà contenuto nel comma 4, ma solo quando la norma fa riferimento al decreto da emanarsi ai sensi del comma 4 dell’art. 167 (disciplina CFC) ma non anche quando il riferimento viene fatto direttamente al D.M. 21.11.2001.
wordpress theme by initheme.com