Nella disciplina fiscale delle sopravvenienze attive realizzate per effetto della riduzione dei debiti dell’impresa (che entreranno in vigore nel 2016) il Decreto Internazionalizzazione prevede l’intera sostituzione dell’art. 88, comma 4, del T.U.I.R. e interviene, in modo particolare sul trattamento fiscale riservato alle rinunce ai crediti da parte dei soci.
Le sopravvenienze attive realizzate dalle società per effetto della rinuncia ai crediti vantati dai soci saranno irrilevanti (e quindi non imponibili per la società) soltanto fino al valore del credito che non ecceda il relativo valore fiscale; per l’eccedenza, invece, la sopravvenienza attiva sarà pienamente tassabile. Viene, inoltre, previsto l’onere da parte del socio di comunicare alla società il valore fiscale del credito vantato. In assenza di tale dichiarazione il valore fiscale sarà assunto pari a zero e, quindi, la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia sarà integralmente imponibile in capo alla società.
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