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La nuova detrazione IVA opera solo dal 2017

8 Maggio 2017silvanaNews

FATTURA

Con l’introduzione dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017 è stato modificato in maniera sostanziale l’articolo 19 del D.p.r. 633/1972 variando i termini entro i quali può essere detratta l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo la nuova formulazione normativa il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni, quindi presente nella fattura o nella bolletta doganale, può essere esercitato al massimo attraverso la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui esso è sorto. Ovvero, per gli acquisti effettuati nel 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018, termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA per il 2017.

Questo, in buona sostanza, ha comportato un dimezzamento del tempo a disposizione per esercitare il diritto che, secondo la previgente normativa, poteva essere esercitato con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

La riformulazione, invece, non ha creato variazioni sostanziali per quanto riguarda il momento in cui sorge il diritto, che coincide con il momento in cui l’imposta risulta essere esigibile.
Nell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 4 maggio scorso, sono state spiegate le ragioni che hanno portato a questa riduzione del termine per la detrazione, affermando che la modifica:

  • ha il pregio di “di recare una maggiore certezza negli adempimenti posti a carico del contribuente, armonizzando le tempistiche di esercizio della detrazione con quella di istituti di estrema rilevanza in materia IVA”. Infatti il vecchio termine, in determinati casi, avrebbe potuto parzialmente compromettere l’efficacia di nuovi strumenti come l’obbligo di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevuta e della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche stabiliti dall’art. 4 del D.L. 196/2016 (conv. dalla L. 225/2016);
  • “crea una maggiore coerenza anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232”, in quanto riduce maggiormente la discrezionalità relativa all’esercizio nel quale imputare costi che saranno contabilizzati secondo l’opzione per la tenuta dei registri IVA anche al fine della determinazione del reddito rilevante Irpef, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del D.p.r. 600/1973.
  • risulta essere “coerente con la normativa comunitaria e, in particolare, con l’art. 179 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verificano l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto, fatta salva la facoltà degli Stati membri, nell’ambito della discrezionalità loro accordata dall’articolo 180 della citata direttiva, di consentire termini più ampi (cfr., ad es., Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07)”

Un altro degli aspetti che hanno suscitato maggiori dubbi di tipo interpretativo alla luce della modifica legislativa è quello relativo alle fatture degli anni 2015 e 2016, non ancora annotate nel registro degli acquisti e per le quale sembra essere decorso definitivamente il nuovo termine di registrazione escludendo l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che questa problematica può essere superata applicando due principi di ordine generale:

  • il principio secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (articolo 11 delle preleggi);
  • il principio di irretroattività delle legge tributarie contenuto nell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Pertanto, appare che il nuovo termine fissato dalla modifica all’articolo 19 del decreto IVA operi solo per le fatture emesse e ricevute nel 2017, senza penalizzare l’esercizio del diritto alla detrazione per le fatture 2015 e 2016.

Autore: MARCO BALDIN.

Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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