Secondo la nuova formulazione normativa il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni, quindi presente nella fattura o nella bolletta doganale, può essere esercitato al massimo attraverso la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui esso è sorto. Ovvero, per gli acquisti effettuati nel 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018, termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA per il 2017.
Questo, in buona sostanza, ha comportato un dimezzamento del tempo a disposizione per esercitare il diritto che, secondo la previgente normativa, poteva essere esercitato con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
La riformulazione, invece, non ha creato variazioni sostanziali per quanto riguarda il momento in cui sorge il diritto, che coincide con il momento in cui l’imposta risulta essere esigibile.
Nell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 4 maggio scorso, sono state spiegate le ragioni che hanno portato a questa riduzione del termine per la detrazione, affermando che la modifica:
Un altro degli aspetti che hanno suscitato maggiori dubbi di tipo interpretativo alla luce della modifica legislativa è quello relativo alle fatture degli anni 2015 e 2016, non ancora annotate nel registro degli acquisti e per le quale sembra essere decorso definitivamente il nuovo termine di registrazione escludendo l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che questa problematica può essere superata applicando due principi di ordine generale:
Pertanto, appare che il nuovo termine fissato dalla modifica all’articolo 19 del decreto IVA operi solo per le fatture emesse e ricevute nel 2017, senza penalizzare l’esercizio del diritto alla detrazione per le fatture 2015 e 2016.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
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