Gli impianti della telefonia mobile sono da accatastare non in categoria “E” ma “D”, quindi sono soggette a ICI e a IMU. È quanto ha chiarito la Sezione Tributaria della Suprema Corte (sentenza n. 24026/15).
Una nota compagnia telefonica ha impugnato un avviso di accertamento per ICI, annualità 1999-2001, deducendo l’intervenuta decadenza dal potere impositivo e comunque l’infondatezza della pretesa – per inesistenza del presupposto impositivo – poiché riferentesi a una “stazione radio base” per l’espletamento del servizio radiomobile di telecomunicazione, bene ascrivibile alla categoria catastale E/3.
L’adita CTP ha accolto l’impugnazione ritenendo effettivamente l’esenzione ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, essendo il bene in oggetto riconducibile alla categoria “E/3”; ma tale verdetto è stato ribaltato in esito al giudizio d’appello. Ragion per cui della controversia è stata interessata la Cassazione, che però ha condiviso le conclusioni della sentenza gravata mantenendone ferma la statuizione.
A giudizio della Suprema Corte, la decisione impugnata stabilisce in modo limpido che, nel caso di specie, “i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati categoria ‘D’, in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne”.
Salvo quella che gli ermellini hanno definito “una marginale inesattezza” relativamente al richiamo operato dalla CTR alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006, nel senso che questo documento non fa riferimento solo alle centrali eoliche, come sostenuto dal giudice di merito, ma anche ai “ripetitori e impianti similari”, la sentenza impugnata ha comunque centrato il problema: infatti, afferma la Corte, in essa è stata richiamata la classificazione catastale “D” che è quella espressamente prevista dalla detta circolare per i “ripetitori” del tipo di quello oggetto del giudizio. La S.C. fa notare come tale classificazione non sia stata espressamente impugnata dalla contribuente, né l’Agenzia del territorio è stata evocata in giudizio.
In conclusione, l’imposizione ICI adottata dal Comune si è palesata del tutto legittima.
La circolare 4/T del 2006, quanto ai “ripetitori e impianti similari”, osserva: “Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all’amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere),…la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D. Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile […]”. Nella circolare n. 4/T del 2007 l’ascrivibilità alla categoria catastale “D” delle stazioni di telefonia mobile è stata indirettamente confermata, posto che tali manufatti non sono stati fatti rientrare tra le costruzioni classificabili in categoria “E”.
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