Gli interessi passivi per i mutui, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui, disciplinati dall’art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, pur se detta detrazione è sottoposta a determinati limiti e condizioni a seconda della diversa finalità del mutuo contratto dal contribuente.
I diversi mutui:
La detrazione (che spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2016, a prescindere dalla scadenza della rata) comprende anche l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), e la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica.
La Circolare n. 7/2017, richiamando e facendo proprio quanto già espresso nella R.M. n. 43 del 12 aprile 2011, conferma che gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Resta confermata la detrazione anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Sicuramente la detrazione con maggior appeal è quella relativa agli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Regole particolari sono dettate per l’ipotesi di acquisto da cooperative o imprese costruttrici, per l’accollo del mutuo ovvero per l’ipotesi sempre più frequente di estinzione e rinegoziazione del mutuo. Particolare attenzione viene, altresì, dedicata all’acquisto di immobili locati e all’asta.
Ai sensi dell’art.15, comma 1, lett. b), del TUIR, la detrazione spetta anche per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. L’ammontare massimo di detrazione è fissato in questo caso in euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Inoltre, in forza dell’art. 1, comma 4, D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella Legge 28.02.97, n. 30, spetta la detrazione per gli interessi passivi, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta nella misura del 19%, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga (nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico).
Da ultimo, ricordiamo che gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale – art. 15, comma 1 – ter, del TUIR – DM 30.07.1999, n. 311 – sono detraibili nella misura del 19%. La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28.
Deve, comunque, trattarsi di unità immobiliare nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori, fermo restando che il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. Il diritto alla detrazione si perde, oltre che nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare non venga destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione ed i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, anche qualora i lavori di costruzione non siano ultimati entro il termine riportato nel provvedimento di concessione edilizia.
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