La nuova scaletta di versamenti è riportata nella tabella in calce.
SI PREMETTE CHE IN QUESTO ARTICOLO CI SI RIFERISCE AI TITOLARI DI P. IVA ASSOGGETTATI AL REGIME ORDINARIO IVA, ESCLUDIAMO QUINDI I CONTRIBUNETI MINIMI E FORFETTARI O ALTRI CONTRIBUNETI SOGGETTI A REGIMI SPECIALI AI QUALI LE REGOLE CHE SEGUONO NON SI APPLICANO.
Occorre tuttavia osservare che i contribuenti che hanno optato in sede di versamento del saldo IVA in luogo dell’originaria scadenza del 16/3 per il versamento delle somme in Unico, DOVRANNO PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE al “doppio binario dello 0.4%”.
Cosa significa?
Ciò significa che secondo l’art. 6, DPR 542/99 che costituisce la regola generale: la differenza tra l’ammontare dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate trimestralmente nel 2015 è versata in alternativa:
Il che significa che se un contribuente avesse scelto di effettuare il versamento a saldo IVA entro il 16/6 (originaria scadenza) avrebbe dovuto maggiorare la somma dovuta di una percentuale pari allo 0.4% per ogni mese dal 16/3.
In questo caso la somma di euro 1.000 versata entro il 16/6 sarà maggiorata di una somma così calcolata: 1.000 x 0.40%x 4 (mesi da marzo a giugno).
La medesima regola si applica alla nuova scadenza del 6/7/2016 considerando tuttavia come se il versamento fosse fatto in data 16/6.
DIVERSAMENTE ed è il caso di sottolinearlo, il contribuente che avesse scelto di versare all’originaria scadenza del 18/7 (ora 22/8) non solo dovrà maggiorare l’importo dovuto della misura dello 0.4% per ogni mese intercorrente fra il 16/3 ed il 18/7, ma anche DOVRÀ AVERE L’ACCORTEZZA DI MAGGIORARE IL TUTTO DI UN ULTERIORE 0.40% A TITOLO DI VERSAMENTO DIFFERITO DAL 16/6 AL 18/7.
Riprendendo quindi il caso precedente: (1.000 x 0.40% x 5 (mesi da marzo a luglio)) x 0.40% (a titolo di differimento al 18/7).
Ovviamente a seguito della proroga, indipendentemente dal differimento dal 18/7 al 22/8 non si applicherà più alcuna altra maggiorazione.
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